Il trustee di un trust familiare aveva impugnato un avviso accertamento di liquidazione per l'imposta di donazione relativo all'istituzione di tale trust, affermando che il presupposto impositivo si verifica, invece, solo nel successivo momento in cui i beni vengono trasferiti dal trustee ai beneficiari.
Tanto in primo grado quanto innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, però, aveva prevalso l'Agenzia delle Entrate, secondo la quale l'avviso accertamento era corretto, poiché l'art.2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006 (convertito con modifiche dalla Legge n. 286 del 2006) prevederebbe una nuova imposta, distinta da quella sulle donazioni.
Il trustee, pertanto, ricorreva in Cassazione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n°8281 depositata il 29 aprile 2020, dà ragione al contribuente con una motivazione brevissima e lapidaria, dalla quale si evince che parrebbe ormai trattarsi di un orientamento giurisprudenziale consolidato (la pronunzia cita, infatti, ben tre sentenze conformi emesse dalla stessa Cassazione nel corso dell'anno 2019, cioè Cass. n°22754/2019, Cass. n°19167/2019 e Cass. n°16699/2019).
Nella citata sentenza si legge: "secondo questa Corte, in tema di trust, l'imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006 (conv. con modif. dalla L. n. 286 del 2006) anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiano, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost.
La CTR non si è attenuta al suddetto principio laddove ha ritenuto che l'imposta su successioni e donazioni sia un'imposta che colpisce anche ì vincoli di destinazione e quindi il trust".