Occorre avere ben chiaro il fatto che, ove la successione mortis causa del disponente sia regolata dalla legge italiana, un trust non può ledere di diritti dei suoi legittimari.
Ne derivano due conseguenze:
le disposizioni del trust lesive dei diritti dei legittimari sono esposte all'azione di riduzione da parte di costoro (anche se sono numerose le difficoltà che essi devono affrontare in un giudizio del genere);
se il trust è contenuto in un testamento, le disposizioni in esso contenute potrebbero essere addirittura nulle, dovendosi applicare il divieto di pesi sulla legittima contenuto nell'art.549 cc.
Una prima possibilità è fare in modo che la successione mortis causa del disponente sia regolata non dalla legge italiana, ma dalla legge di uno Stato straniero che non preveda la tutela dei legittimari.
Ad esempio, un disponente cittadino italiano ma residente in uno Stato del genere potrebbe scegliere, nel suo testamento, di far regolare la sua successione dalla legge di tale Stato, avvalendosi dell'art.46 secondo comma della legge 218 del 1995: occorre, però, tener presente che, in tal caso, istituendo un trust egli potrebbe ledere solo i diritti dei legittimari che risiedano in tale Stato (si pensi all'ipotesi in cui egli, vedovo, viva in detto Stato assieme ai suoi figli), ma non anche i diritti dei legittimari residenti in Italia (si pensi all'ipotesi in cui egli, vedovo, viva in detto Stato con uno dei suoi figli, mentre l'altro risiede in Italia).
Una seconda possibilità, decisamente più efficace ma utilizzabile in linea di massima solo in presenza di un patrimonio significativo, è quella di collocare i beni del disponente all'interno di uno Stato il cui ordinamento, oltre a non prevedere la tutela dei legittimari, contenga norme le quali vietano ai giudici di tale Stato di delibare (cioè di dare efficacia all'interno di tale Stato) a sentenze di giudici di altri Stati che tutelano diritti di legittimari.
In tal caso, infatti, gli scenari possibili sono due:
se il legittimario leso agisce in riduzione contro il trust innanzi ad un giudice di tale Stato straniero, egli soccombe perché le leggi di tale Stato non prevedono la tutela di legittimari;
ovverose invece il legittimario leso agisce in riduzione contro il trust innanzi ad un giudice italiano ed ottiene una sentenza favorevole, egli non riesce poi a darle esecuzione in detto Stato straniero, perché in esso vi sono norme che vietano ai giudici di dare esecuzione a sentenze di altri Stati favorevoli a legittimari.
Nell'uno e nell'altro caso, pertanto, il legittimario leso non riuscirebbe mai ad ottenere i beni a lui spettanti che il disponente ha collocato all'interno dello Stato straniero in questione.