Il Trust Autodestinato sconta l'Imposta di Donazione?

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Il Trust Autodestinato sconta l'Imposta di Donazione?

Due Importanti Sentenze del 2020 sull’Applicazione al Trust Autodestinato dell’Imposta di Donazione

Il 29 maggio 2020, due sentenze "gemelle" della Cassazione hanno ribadito la sua più recente tesi secondo la quale l'imposta di donazione è dovuta solo al momento del passaggio dei beni in trust ai beneficiari, applicandola ad un'ipotesi peculiare: quella del trust in cui il disponente è, altresì, beneficiario.

Descrizione delle Analoghe Vicende oggetto delle due Sentenze

In Cassazione n.10254/2020, Tizio, padre di Caio, aveva istituito un trust nel quale prevedente quali beneficiari finali lo stesso disponente ovvero, in caso di sua premorienza rispetto alla data di cessazione del trust, il suo unico figlio.

L'Agenzia delle Entrate aveva sottoposto l'atto, a titolo d'imposta sulle donazioni, a tassazione proporzionale nella misura dell'8% del valore ivi dichiarato. 

In Cassazione n.10256/2020, Tizia, madre di Caio e Sempronia, aveva istituito un trust prevedente quali beneficiari finali la stessa disponente ovvero, in caso di sua premorienza rispetto alla data di cessazione del trust, i suoi due figli.

L'Agenzia delle Entrate aveva sottoposto l'atto, a titolo d'imposta sulle donazioni, a tassazione proporzionale nella misura del 4% del valore ivi dichiarato.

In entrambi i casi, pertanto i contribuenti avevano impugnato gli avvisi di liquidazione loro pervenuti, evidenziando la mancanza di un trasferimento di ricchezza, stante la coincidenza fra il disponente e il beneficiario.

Nel primo caso i contribuenti erano risultati vittoriosi sia innanzi alla CTP che innanzi alla CTR, mentre nel secondo il verdetto a costoro sfavorevole della CTP era stato poi rovesciato dalla CTR.

In entrambe le vicende, pertanto, l'Agenzia aveva adito la Corte di Cassazione.

Considerazioni Finali sulle Sentenze "Gemelle" e sull’Applicazione dell’Imposta di Donazione al Trust Autodestinato

Nelle due sentenze in esame, in particolare, vengono citati numerosi precedenti del 2019:

Questi precedenti, infatti, partono dalla premessa secondo la quale il trasferimento imponibile non è costituito né dall'atto istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee (in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione propri del vincolo di destinazione creato), bensì soltanto dall'atto di attribuzione finale del bene al beneficiario, poiché solo in esso ricorre una manifestazione di capacità contributiva ex art.53 Cost.   

Tale conclusione - aggiungono dette sentenze - vale (ed a maggior ragione) anche nel caso del trust autodestinato oggetto del loro esame, che si è limitato a produrre un effetto segregativo all'interno del patrimonio del disponente stesso, risultando quest'ultimo anche il beneficiario finale del trust al quale, solo eventualmente, possono subentrare in caso di premorienza, i figli.

Ne consegue che "solo in tale ultima ipotesi [NDR: e quindi, implicitamente, non anche nei casi in cui il trust autodestinato preveda il disponente quale unico beneficiario] si assiste a quel trasferimento di ricchezza che giustifica l'imposizione tributaria".

Avvocato Saverio Bartoli, Firenze

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