Con un provvedimento del 20/7/2021, l'organo giudiziario di San Marino specificamente competente in tema di trust (cioè la Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari, ivi istituita con la Legge Costituzionale n°1 del 26/1/2012) ha fissato i seguenti rilevanti principii:
Il soggetto che, per qualunque ragione, sia cessato dall'ufficio di trustee conserva tale qualifica finché non venga nominato un nuovo trustee;
durante tale periodo, pertanto, il trustee uscente:
conserva la legittimazione processuale nei giudizi inerenti al trust;
ha poteri meramente conservativi sui beni in trust, essendogli vietato il compimento di nuove operazioni.
Tali principii, oltre ad essere conformi a quelli reperibili in una sentenza del 30/8/2017 della Royal Court di Jersey (trattasi di Re RBC Trustees (Guernsey) Limited [2017] JRC 135), sono stati desunti dal tenore di alcune norme della legge sammarinese n°42 del 2010 sul trust, e precisamente:
dagli artt.40 secondo comma (per il quale "Al verificarsi di una causa di cessazione dall’ufficio, un trustee deve senza indugio compiere gli atti che siano necessari per dare attuazione alle disposizioni" del precedente primo comma e concernenti il trasferimento dei beni in trust ai suoi sostituti) e 41 primo comma (per il quale "Cessato dall’ufficio, il trustee consegna senza indugio tutti gli atti e i documenti di pertinenza del trust ai rimanenti trustee o al nuovo trustee"), che continuano - appunto - a qualificare come "trustee" il soggetto cessato da detto ufficio;
dall'art.40 ultimo comma (per il quale "Il nuovo trustee è sostituito al trustee cessato in ogni procedimento giudiziario pendente"), che qualifica tale soggetto come "trustee cessato" solo nel momento in cui è stato nominato un nuovo trustee.
Da tali principii si evince quanto sia importante che l'avvicendamento dei trustee avvenga in modo rapido: obiettivo questo che, in particolare nel caso in cui il trustee uscente non sia collaborativo, è ancora sostanzialmente una chimera per chi intenda rivolgersi ad un giudice italiano (e tale tema sarà oggetto di una prossima newsletter).
La scelta della legge regolatrice di San Marino, pertanto, potrebbe probabilmente ovviare a tale grave inconveniente, poiché il suo art.53 secondo comma lettera b) prevede un rapido procedimento di volontaria giurisdizione per la sostituzione del trustee, la quale può avvenire - si badi - non solo in presenza di un trustee inadempiente, ma anche in ogni caso in cui risulti opportuna.
Avvocato Saverio Bartoli, Firenze