Sciogliere Anticipatamente il Trust: chi decide e quanto costa l'operazione?

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Sciogliere Anticipatamente il Trust: chi decide e quanto costa l'operazione?

Il caso: lo scioglimento di un Trust Familiare nel corso di un giudizio di Separazione

Tizio si è separato dalla moglie Caia e le condizioni di separazione prevedono che egli contribuisca al mantenimento dei loro loro figli minori (Sempronio e Mevia) e le rimborsi la metà delle spese straordinarie sostenute per costoro.

Nel 2015, Tizio istituisce un trust trasferendo al trustee (la sua sorella Tizia) gli immobili di cui egli è proprietario: beneficiari di detto trust sono i figli Sempronio e Mevia.

Nel 2016 Caia avvia un giudizio per far dichiarare il trust nullo o comunque revocabile: esso infatti - a suo dire - è stato stipulato da Tizio per sottrarsi all'adempimento degli obblighi posti a suo carico in sede di separazione.

Tre anni dopo, nel corso del giudizio, il disponente Tizio e la trustee Tizia si recano dal notaio e stipulano lo scioglimento consensuale del trust.

Una copia di tale atto viene prodotta nel giudizio d'impugnazione del trust promosso dalla moglie di Tizio (Caia) ed il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 19/3/2020, dichiara cessata la materia del contendere, essendo ormai i beni in trust tornati nella titolarità di Tizio.

Dalla motivazione della sentenza si apprende anche che, a seguito del suddetto scioglimento consensuale del trust, Tizio ha venduto la quota di 1/2 di uno degli immobili un tempo oggetto del trust alla moglie Caia (già proprietaria della restante quota di 1/2.

Alcune considerazioni a margine della vicenda in esame (Trib.Vicenza - sentenza del 19/3/2020)

Dal punto di vista civilistico: chi decide? 

Dalla vicenda sopra descritta si evince che tanto le parti del giudizio quanto il giudice sono convinte del fatto che, per lo scioglimento consensuale del trust, sia sufficiente la concorde volontà del disponente e del trustee.

Dello stesso avviso, evidentemente, era anche il notaio che ha rogato l'atto di scioglimento consensuale senza nulla obiettare.

Occorre, però, evidenziare che la soluzione probabilmente corretta è quella secondo la quale occorre, altresì, il consenso dei beneficiari (cfr Trib.Milano 16/6/2017; Trib.Roma 18/12/2017) e che dunque, ove costoro siano minori o comunque incapaci, occorrerà la preventiva autorizzazione del giudice (cfr Trib.Imperia – Giudice Tutelare 15/4/2010, relativo allo scioglimento consensuale di un atto di destinazione ex art.2645-ter cc ma fissante un principio estendibile al trust).

È proprio quest'ultimo, fra l'altro, il caso della vicenda sopra descritta, in cui i beneficiari (i due figli del disponente) erano appunto minori.

Dal punto di vista fiscale: come viene tassata l'operazione?

Non è dato sapere in che modo sia stato tassato lo scioglimento consensuale stipulato nella vicenda sopra descritta (clicca qui per un approfondimento su questo tema).

Si deve, comunque, tener conto di quanto segue:

  • secondo l'Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n°355 del 30/8/2019, esso sconta l’imposta di donazione nonché, in misura proporzionale, le imposte ipotecaria e catastale;

  • secondo la Commissione Tributaria Regionale Lombardia Milano 19/2/2019, invece, esso non soggiace all’imposta di donazione (per l'evidente ragione che, tornando i beni nella titolarità del disponente, non ha luogo alcuna donazione), ma solo alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

Avvocato Saverio Bartoli, Firenze

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