Debiti del Trust: Quando il Trustee Rischia di Pagare di Tasca Propria

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Debiti del Trust: Quando il Trustee Rischia di Pagare di Tasca Propria

La Separazione Patrimoniale Prodotta dal Trust e la Responsablità Personale per Debiti del Trustee

La gestione dei beni in trust da parte del trustee è spesso fonte di debiti.

Si pensi, per esempio, al caso del trustee che abbia appaltato ad un terzo i lavori di ristrutturazione di un immobile in trust o a quello delle spese condominiali).

È dunque di fondamentale importanza comprendere se il trust che si intende istituire espone o meno il Trustee al rischio di doverli pagare con il proprio patrimonio personale invece che impiegando il patrimonio in trust. 

In altri termini, è di fondamentale importanza comprendere se il trust sarà fonte di una separazione patrimoniale di tipo unilaterale o bilaterale.

In estrema sintesi:

  • nel primo caso, il trustee risponderà dei debiti in esame non solo con i beni in trust, ma anche con il suo patrimonio personale (come accade, per esempio, nell’atto di destinazione di cui all’art.2645-ter cc o nel fondo patrimoniale);

  • nel secondo caso, invece, di tali debiti egli risponderà solo con i beni in trust (come accade, salva contraria previsione della delibera costitutiva, nel patrimonio destinato di una s.p.a.: cfr art.2447 quinquies penultimo comma cc).

La Legge Regolatrice del Trust Determina il Meccanismo di Separazione Patrimoniale da Esso Prodotto

Tanto premesso, si deve evidenziare che il tipo di separazione prodotta è determinato (come ha già riconosciuto la nostra giurisprudenza; cfr Trib.Reggio Emilia 14/3/2011 e Cass. n°28363/2011) dalla legge regolatrice del Trust scelta da colui che lo istituisce.

Questo delicato problema, però, viene spesso ignorato, tanto è vero che accade molto spesso di imbattersi in trusts interni disciplinati da una legge regolatrice che fa sorgere una separazione unilaterale: in tali casi, dunque, l’ignaro Trustee contrae debiti mettendo a repentaglio il suo patrimonio personale.

Ne consegue che in questi casi, a ben guardare, il creditore della gestione (ovvero colui il cui credito è sorto in conseguenza dell’attività gestoria svolta dal Trustee), ben potrà aggredire direttamente i beni personali del Trustee.

Considerazioni Finali

È dunque necessario che la scelta della legge regolatrice del trust sia, sotto il profilo in esame, particolarmente attenta.

Avv.Saverio Bartoli, Firenze

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