La gestione dei beni in trust da parte del trustee è spesso fonte di debiti.
Si pensi, per esempio, al caso del trustee che abbia appaltato ad un terzo i lavori di ristrutturazione di un immobile in trust o a quello delle spese condominiali).
È dunque di fondamentale importanza comprendere se il trust che si intende istituire espone o meno il Trustee al rischio di doverli pagare con il proprio patrimonio personale invece che impiegando il patrimonio in trust.
In altri termini, è di fondamentale importanza comprendere se il trust sarà fonte di una separazione patrimoniale di tipo unilaterale o bilaterale.
In estrema sintesi:
nel primo caso, il trustee risponderà dei debiti in esame non solo con i beni in trust, ma anche con il suo patrimonio personale (come accade, per esempio, nell’atto di destinazione di cui all’art.2645-ter cc o nel fondo patrimoniale);
nel secondo caso, invece, di tali debiti egli risponderà solo con i beni in trust (come accade, salva contraria previsione della delibera costitutiva, nel patrimonio destinato di una s.p.a.: cfr art.2447 quinquies penultimo comma cc).
Tanto premesso, si deve evidenziare che il tipo di separazione prodotta è determinato (come ha già riconosciuto la nostra giurisprudenza; cfr Trib.Reggio Emilia 14/3/2011 e Cass. n°28363/2011) dalla legge regolatrice del Trust scelta da colui che lo istituisce.
Questo delicato problema, però, viene spesso ignorato, tanto è vero che accade molto spesso di imbattersi in trusts interni disciplinati da una legge regolatrice che fa sorgere una separazione unilaterale: in tali casi, dunque, l’ignaro Trustee contrae debiti mettendo a repentaglio il suo patrimonio personale.
Ne consegue che in questi casi, a ben guardare, il creditore della gestione (ovvero colui il cui credito è sorto in conseguenza dell’attività gestoria svolta dal Trustee), ben potrà aggredire direttamente i beni personali del Trustee.
È dunque necessario che la scelta della legge regolatrice del trust sia, sotto il profilo in esame, particolarmente attenta.