Il Trustee Infedele Vende l'Immobile: Come si fa a Recuperarlo

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Il Trustee Infedele Vende l'Immobile: Come si fa a Recuperarlo

Quali sono i Limiti ai Poteri di Gestione del Trustee?

Il Trustee deve gestire i beni in trust (e dunque anche un eventuale immobile) in conformità a quanto previsto nell’atto istitutivo e può accadere che esso ne vieti la vendita.

Tale divieto può essere espresso (esempio: "è vietato al Trustee vendere l'immobile in trust per tutta la durata del medesimo") oppure può evincersi dal contenuto dell'atto istitutivo del trust (esempio: "il beneficiario ha il diritto di abitare nell'immobile in trust per tutta la durata della sua vita").

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Occorre dunque chiedersi che cosa accade se, in casi del genere, il Trustee procede ugualmente alla vendita dell'immobile, in tal modo disattendendo il programma destinatorio voluto dal Disponente e danneggiando il Beneficiario.

Mentre il diritto inglese dei trust prevede due efficaci strumenti di tutela per il Beneficiario (si tratta dei cosiddetti “following” e "tracing", che consentono di far rientrare fra i beni in trust l'immobile indebitamente alienato dal Trustee, salvo che l'acquirente fosse in buona fede, cioè ignorasse senza colpa l'esistenza del trust), nel nostro diritto la soluzione del caso è assai controversa e mancano precedenti giudiziari.

Ad avviso di un primo orientamento, la vendita è perfettamente valida ed efficace e si può agire contro il Trustee solo per ottenere il risarcimento del danno.

A fondamento di tale soluzione si pone l'art.1379 cc, per il quale appunto la violazione di un divieto di alienazione non pregiudica la vendita effettuata.

Un secondo orientamento afferma, invece, che la vendita è viziata.

Tale impostazione appare preferibile: il vincolo di destinazione prodotto dal trust, infatti, ha un'efficacia reale e non meramente obbligatoria (in altri termini, l'art.1379 cc non è applicabile al diritto di proprietà vantato dal Trustee).

Conseguenze Pratiche

Non è, però, pacifico quali siano le conseguenze dell'esistenza di tale vizio della vendita.

Vi è, in primo luogo, chi ritiene la vendita annullabile per conflitto d'interessi ai sensi dell'art.1394 c.c., poiché il Trustee infedele in sostanza ha agito per soddisfare un interesse diverso da quello del beneficiario.

Vi è, in secondo luogo, chi ritiene possibile agire nei confronti di colui che, con dolo o anche solo con colpa, ha acquistato dal Trustee l'immobile per ottenere il risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058 c.c., cioè il ritrasferimento dell'immobile al Trustee.

Vi è poi chi ritiene possibile esperire l’azione revocatoria ex art.2901 cc, poiché vendendo l'immobile il Trustee infedele si è reso inadempiente alla propria obbligazione nei confronti dei beneficiari ed ha, quindi, leso il diritto di credito vantato da costoro nei confronti del Trustee (cioè il diritto di ricevere i beni in trust).

Considerazioni Finali

Si deve probabilmente preferire, però, l'opinione secondo la quale il Trustee infedele ha venduto l'immobile senza avere il potere di farlo (il Disponente, infatti, gli ha trasferito la proprietà dell'immobile, ma non gli ha attribuito il potere di venderlo) e che tale difetto di legittimazione del Trustee rende la vendita inefficace.

Avv.Saverio Bartoli, Firenze

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