La Modifica del Trust a San Marino

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La Modifica del Trust a San Marino

Le Fattispecie: la Modifica di un Trust regolato dalla legge di Guernsey e di un altro regolato dalla legge di San Marino

Tizio ha istituito in Italia due trust familiari, aventi ad oggetto beni differenti e regolati uno dalla legge di Guernsey (cioè la Trusts (Guernsey) Law, 2007) e l'altro dalla legge di San Marino (legge n°42 del 2010).

In entrambi i trust:

  1. Tizio si è riservato rilevanti poteri inerenti alla nomina ed alla sostituzione del guardiano e dunque idonei ad assicurare, nel corso del tempo, il loro corretto funzionamento (tali poteri, inoltre, vengono qualificati come "personali", cioè eventualmente esercitabili non solo nell'interesse del trust, ma anche nel personale interesse del disponente: egli pertanto, avrebbe potuto esercitarli anche nominando guardiano se stesso);

  2. vi è una clausola che attribuisce al trustee, ottenuto il consenso del guardiano, il potere di modificare il contenuto del trust nell’interesse delle finalità da esso perseguite (ed il suddetto iter di modifica risulta conforme a quello previsto dalle rispettive leggi regolatrici del trust: cfr infatti l'art.47.1 della legge di Guernsey, per il quale “The terms of a trust may be varied in any manner provided by those terms" e l'art.13.1 di quella di San Marino, per il quale "L’atto istitutivo può prevedere che le disposizioni in esso contenute e la scelta della legge regolatrice siano modificabili nell'interesse dei beneficiari o per promuovere lo scopo del trust");

  3. vi è una clausola che attribuisce esclusivamente al giudice sanmarinese (e precisamente alla Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari) ogni richiesta mirante alla emanazione di direttive al Trustee;

  4. fra i beneficiari vi sono soggetti sia maggiorenni che minori d'età (e dunque incapaci d'agire);

  5. l'ufficio di guardiano è ricoperto da Caio ed egli, trovandosi ormai in precarie condizioni di salute, alla cessazione dall'ufficio sarà rimpiazzato da uno dei beneficiari (cioè Mevio, maggiorenne).

A seguito del decesso di Tizio, il trustee ed il guardiano convengono sul fatto che sia opportuno modificare i due atti istitutivi nel modo che segue.

  • attribuendo al guardiano i poteri che il disponente Tizio si era riservato come da precedente lettera a);

  • rendendo tali poteri "fiduciari" e non più "personali" (e dunque esercitabili solo nell'interesse del trust).

L'iter da essi utilizzato per procedere alla modifica è conforme alla clausola dell'atto istitutivo di cui alla precedente lettera b), ma essi si chiedono se essa alteri o meno la struttura originaria dei due trust, sicché il Trustee ritiene necessario - in conformità alla clausola dell'atto istitutivo di cui alla precedente lettera c) - fare ricorso alla procedura di cui all’art.53, comma 5 della legge n°42 del 2010 di San Marino.

Egli, pertanto, adisce la Corte sanmarinese chiedendole di "rimuovere il suddetto stato di incertezza dichiarando che l’esercizio del potere di modificare l’atto di trust riportato nel ricorso è conforme a legge".

I Due Provvedimenti "Gemelli" del 24 febbraio 2020

Il giudice adito accoglie il ricorso del trustee con due ordinanze di contenuto sostanzialmente identico e recanti la seguente motivazione: 

  • "sebbene la modifica richiesta alteri la distribuzione dei poteri all’interno della struttura organizzativa del Trust in questione, tuttavia tale alterazione è resa necessaria dalla sopravvenuta scomparsa del soggetto cui erano stato conferiti inizialmente",

  • "è da apprezzare che i poteri attribuiti al Guardiano riguardo al meccanismo della sua successione non vengano più definiti come poteri personali...ma rientrino tra i poteri fiduciari", perché "l'attribuzione di poteri “personali” poteva giustificarsi in relazione alla specifica ed irripetibile posizione del Costituente (cioè il disponente), ma non in relazione ad altre figure";

  • "la modifica richiesta non incide in alcun modo né sulle finalità ultime del trust, né sulla posizione dei beneficiari".

In ossequio a tali provvedimenti, dunque, il trustee potrà procedere alla modifica dei due atti istitutivi.

L'Iter seguito per Modificare i Trust è conforme al Diritto Italiano?

Occorre premettere che dal testo delle due decisioni esaminate non è possibile evincere se i due trust oggetto di esse fossero o meno "trust interni" (cioè aventi quale unico elemento d'internazionalità la legge regolatrice straniera scelta dal disponente, ma per il resto interamente collocati in Italia).

Se si trattava di trust interni, porsi la domanda suddetta è necessario perché un trust interno non può violare le nostre norme imperative sostanziali e processuali (lo dice, del resto, anche l'art.15 della Convenzione de L'Aja sui trust).

In particolare, riesce difficile comprendere come sia possibile modificare il contenuto di un trust (che è pur sempre un negozio giuridico) ad iniziativa del solo trustee e senza l'adesione dei beneficiari.

Né pare del tutto convincente argomentare - in ipotesi - che ciò è reso possibile dal fatto che così prevede l'atto istitutivo del trust, il quale attribuisce il potere di modifica al trustee, e che comunque - nelle fattispecie esaminate - il contenuto delle modifiche non incideva sulle posizioni beneficiarie.

Resta il fatto che il trust è un negozio e che tale negozio ha prodotto effetti anche nella sfera giuridica dei beneficiari, della cui volontà dunque forse non può non tenersi conto allorché s'intenda modificarne il contenuto (quando mai, del resto, è possibile nel nostro diritto modificare il contenuto di un negozio senza il consenso di tutti i soggetti in esso coinvolti?).

Il problema suddetto appare poi ulteriormente complicato dall'eventuale presenza (molto frequente nei trust familiari) di beneficiari minori e/o nascituri, perché la loro adesione alla modifica richiederebbe un'autorizzazione giudiziale (cioè un provvedimento di volontaria giurisdizione) ed essa non parrebbe poter essere data (per varie ragioni) da un giudice straniero, ma solo da un giudice italiano.

Prima di affrontare operazioni del genere, dunque, occorre effettuare valutazioni assai approfondite e consultare un professionista che sia esperto della materia.

 Avvocato Saverio Bartoli, Firenze

Per un Aprrofondimento sulla legge di San Marino sul trust:

 

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