Tizio, vedovo ed ormai ultraottantenne, ha due figli (Caio e Sempronio) in favore dei quali non ha in vita effettuato donazioni.
Poiché Sempronio è pesantemente indebitato, Tizio è preoccupato dal fatto che quanto gli perverrà mortis causa potrà essere aggredito dai suoi creditori e vorrebbe quindi evitare, per quanto possibile, che ciò accada.
I suoi figli sono disposti ad acconsentire a qualunque sua iniziativa in tal senso.
Si prendano, dunque, in considerazione le ipotesi che seguono, tenendo presente che la quota spettante a Sempronio quale legittimario è pari ad 1/3 dell'asse ereditario, ex art.537 secondo comma cc.
Tizio istituisce erede Sempronio per una quota pari o superiore alla sua quota di legittimario (non si verifica, dunque, alcuna lesione dei suoi diritti successori).
In questo caso è impossibile evitare che i creditori di Sempronio si soddisfino sulla quota ereditaria lasciatagli, in quanto:
se Sempronio accetta l'eredità, i suoi creditori potranno soddisfarsi su detta quota;
se invece egli vi rinunzia, i suoi creditori potranno avvalersi dell'art.524 cc per impugnare tale rinunzia (si tratta di un'azione simile alla revocatoria), rendendola in tal modo inefficace nei loro confronti, e soddisfarsi poi su detta quota come se Sempronio l'avesse accettata.
Tizio istituisce erede Sempronio per una quota inferiore alla sua quota di legittimario ed egli, dunque, potrebbe agire in riduzione contro il fratello Caio per ottenere quanto ancora gli manca per conseguire la sua quota di legittimario.
Anche in questo caso è impossibile eludere le pretese dei creditori di Sempronio di soddisfarsi su una quota complessivamente pari alla sua quota di legittimario, in quanto:
se Sempronio accetta l'eredità ed omette di agire in riduzione (cioè resta semplicemente inerte, senza dichiarare che rinunzia ad esperirla), i suoi creditori (che già possono soddisfarsi su tale quota ereditaria), possono esperire tale azione di riduzione al suo posto (cioè in via surrogatoria ex art.2900 cc) onde soddisfarsi anche sulla ulteriore quota che spetta a Sempronio quale legittimario;
se Sempronio accetta l'eredità ed agisce in riduzione, i suoi creditori potranno soddisfarsi su tale quota ereditaria e sulla ulteriore quota che spetta a Sempronio quale legittimario;
se Sempronio accetta l'eredità e rinunzia ad agire in riduzione, i suoi creditori (che già possono soddisfarsi su tale quota ereditaria) potranno agire in revocatoria ex art.2901 cc contro tale rinunzia, rendendola in tal modo inefficace nei loro confronti, e poi esperire tale azione di riduzione al suo posto - come detto sub a) - onde soddisfarsi anche sulla ulteriore quota che gli spetta quale legittimario;
se Sempronio rinunzia all'eredità, i suoi creditori potranno impugnare tale rinunzia art.524 cc, rendendola in tal modo inefficace nei loro confronti (onde soddisfarsi su detta quota ereditaria) ed esperire l'azione di riduzione in luogo di Sempronio (potendosi così soddisfare anche sull'ulteriore quota idonea ad integrare la sua quota di legittimario)
Tizio nomina erede universale l'altro suo figlio Caio, pretermettendo Sempronio (il quale dunque potrebbe agire in riduzione contro il fratello Caio per conseguire la sua legittima).
Anche in questo caso è impossibile eludere le pretese dei creditori di Sempronio di soddisfarsi sulla sua quota di legittima, in quanto:
se Sempronio omette di agire in riduzione (cioè resta semplicemente inerte, senza dichiarare che rinunzia ad esperirla), i suoi creditori possono esperire tale azione di riduzione al suo posto per fargli conseguire la legittima sulla quale poi potranno soddisfarsi;
se Sempronio agisce in riduzione, i suoi creditori potranno soddisfarsi sulla sua quota di legittima;
se Sempronio rinunzia ad agire in riduzione, i suoi creditori potranno agire in revocatoria ex art.2901 cc contro tale rinunzia, rendendola in tal modo inefficace nei loro confronti, e poi esperire tale azione di riduzione al suo posto, come detto sub a).
Si evidenzia che le pretese dei creditori di Sempronio potrebbero forse venire ridimensionate (se non addirittura eluse) se Tizio evitasse di istituirlo erede e lo rendesse, invece, destinatario di un legato sostitutivo di legittima di valore inferiore alla quota di legittimario spettante a Sempronio.
Il nostro studio è a disposizione di chi fosse interessato ad approfondire la questione in esame.
Avvocato Saverio Bartoli, Firenze