Fino a che punto i Beneficiari possono controllare il Trust?

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Fino a che punto i Beneficiari possono controllare il Trust?

L'eccessivo controllo dei Beneficiari rende il Trust Fittiziamente Interposto

Tizio istituisce un trust di famiglia regolato dalla legge di San Marino (legge 1° marzo 2010, n. 42) avente ad oggetto la sua partecipazione sociale in qualità di accomandante della Alfa s.a.s. nonché disponibilità liquide ed il quale prevede quanto segue:

  • che il Trustee non può, senza il preventivo consenso del Guardiano (il quale è un commercialista di fiducia della famiglia del Disponente), compiere una serie di atti (fra i quali l'investimento delle disponibilità liquide, la modifica del profilo di rischio di tali investimenti, la nomina di procuratori speciali e l'alienazione delle partecipazioni sociali);

  • che il Trustee può essere revocato, anche senza giusta causa, da una certa maggioranza dei beneficiari (costoro sono i discendenti del Disponente); 

  • che alla nomina del nuovo Trustee provvede il Guardiano; 

  • che il Guardiano è a sua volta nominato e revocato da una certa maggioranza dei Beneficiari, i quali ne determinano altresì il compenso;  

  • che i Beneficiari possono estinguere anticipatamente il Trust (cioè ricevere dal Trustee i beni in Trust prima della scadenza indicata dal Disponente) una volta che sia decorso il "Periodo d'indisponibilità" indicato dall'atto istitutivo (cioè una volta decorsi dalla sua stipula cinque anni ovvero il diverso termine previsto in futuro dalla legge per poter beneficiare delle agevolazioni attualmente contenute all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346); 

  • che i Beneficiari possono richiedere al Trustee di differire il trasferimento in proprio favore dei beni in Trust (cioè di effettuarlo in un momento successivo rispetto alla scadenza indicata dal Disponente).

Il contribuente chiede pertanto all'Agenzia delle Entrate "se, sulla base delle previsioni contenute nell'Atto Istitutivo, il Trust possa essere riconosciuto e qualificato come tale ai sensi dell'articolo 73, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) e della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985 (ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364) oppure se, al contrario, lo stesso debba considerarsi inesistente dal punto di vista fiscale".

La Risposta ad Interpello n°796 del 1° dicembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate premette che, come risulta dalla circolare 27 dicembre 2010, n. 61/E (la quale richiama la precedente circolare 10 ottobre 2009, n. 43/E) deve considerarsi fiscalmente inesistente in quanto interposto, in particolare, quello nel quale:

  • il disponente o il beneficiario risultino, dall'atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolari di poteri in forza dell'atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il loro consenso; 

  • il potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualsiasi altro modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari;

  • il disponente o il beneficiario possono far cessare liberamente il trust in ogni momento, generalmente, a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi.

Tanto premesso, l'Agenzia così conclude

"...si ritiene che, seppur indirettamente attraverso il Guardiano, i beneficiari... possono ingerire nella gestione del patrimonio del Trust. Secondo la richiamata circolare integra un'ipotesi di trust inesistente anche quella in cui il trustee non possa esercitare i suoi poteri senza il consenso dei beneficiari. Tale circostanza si verifica, sia pure indirettamente, nel caso di specie, atteso che in molti casi per l'operato del trustee è richiesto il parere o il consenso del Guardiano, che risulta di fatto non indipendente dai beneficiari in virtù delle richiamate previsioni. A tale circostanza, si aggiunge la possibilità di estinzione anticipata del Trust, trascorso il "Periodo di Indisponibilità", ad opera dei beneficiari".

Conclusioni e Osservazioni Finali

La risposta ad interpello in esame evidenzia che l'eccessivo controllo sulla gestione dei beni in Trust può condurre al disconoscimento fiscale del Trust non solo quando è esercitato dal Disponente, ma anche quando vede quali protagonisti i Beneficiari.

Tale responso dell'Agenzia appare, però, condivisibile solo nella parte in cui fonda il suo assunto sull'esistenza di un potere dei Beneficiari di far cessare in ogni tempo il Trust: ciò per una serie di ragioni che, per ragioni di spazio, non è possibile esporre nella presente sede.

Le restanti clausole cadute sotto l'attenzione dell'Agenzia, invece, sono del tutto normali in un Trust e non parrebbero, in realtà, denotare alcuna anomalia sul piano della gestione dei beni che ne sono oggetto

 Avvocato Saverio Bartoli, Firenze

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