Cos'è un Atto di Destinazione ex art.2645-ter cc
La costituzione di un atto di destinazione, al pari del trust, crea un vincolo di destinazione sui beni che ne sono oggetto.
Il legislatore, infatti, ha predisposto tale norma nel tentativo di dar vita ad un negozio destinatoroio interamente regolato dal nostro diritto che si ponesse quale alternativa alla non incontroversa figura del trust interno.
Effetti dell’atto di destinazione
L’atto di destinazione è anch’esso uno strumento di protezione e pianificazione patrimoniale, in quanto la sua istituzione dà vita ad un patrimonio separato. Come nel trust, la proprietà del gestore non è piena, ma "temporanea".
Questioni aperte in tema di atto di destinazione
La qualità non ottimale del testo dell'art.2645-ter cc ha finito per causare l'insorgere di numerose questioni controverse.
A titolo meramente esemplificativo, infatti, si discute:
- se la meritevolezza degli interessi cui la norma fa riferimento vada intesa come mera liceità degli stessi o se invece occorra che il negozio realizzi interessi particolarmente rilevanti;
- se sia o meno ammissibile (analogamente a quanto come accade nel trust) tanto un atto di destinazione autodichiarato (nel quale disponente e soggetto gestore sono il medesimo soggetto) quanto un atto di destinazione con un terzo come gestore;
- se i beni destinati cadano nell'eventuale regime di comunione legale in cui si trova il gestore oppure (come accade del trust) no;
- se i beni destinati cadano nella successione mortis causa del gestore oppure (come accade del trust) no;
- se oggetto dell’atto di destinazione possano o meno essere beni diversi da quelli indicati nella norma;
- se sia o meno ammissibile un negozio privo di beneficiari in senso tecnico, cioè prevedente che i beni debbano essere impiegati (analogamente a quanto accade nel trust di scopo) per una certa finalità;
- se sia o meno ammissibile la previsione non solo di beneficiari che godono dei beni destinati durante la vigenza del negozio, ma anche (analogamente a quanto accade nel trust) di beneficiari finali, cioè di soggetti cui detti beni dovranno essere trasferiti dal gestore dopo che tale negozio sia venuto meno.
Avvocato Saverio Bartoli, Firenze