Chi sono i Beneficiari Finali di un Trust?

Contattaci per maggiori informazioni
Chi sono i Beneficiari Finali di un Trust?

Chi sono i Beneficiari Finali di un Trust? Una sconcertante pronunzia giudiziaria

Tizio istituisce un trust interno regolato dalla legge di Jersey, avente ad oggetto il 95% della sua partecipazione in Alfa s.r.l. ed il 50% di quella in Beta s.r.l., individuando quale trustee Caia (la sua segretaria) e fissando quale data di scadenza del trust il giorno 31/12/2027.

Beneficiari di reddito sono, oltre allo stesso Tizio, Sempronia (la sua seconda moglie) nonché Mevia e Tullia (le sue figlie di seconde nozze).

Quanto ai beneficiari finali, l'atto istitutivo così prevede: "Sopraggiunto il termine finale della Durata del Trust i Beni in Trust sono ritrasferiti al Disponente. Ove il Disponente sia premorto i Beni in Trust saranno trasferiti ai suoi eredi e/o legatari".

Tizio muore durante la vigenza del trust e nel suo testamento olografo nomina suoi eredi, oltre a Mevia e Tullia, Marco e Tito (i suoi figli di prime nozze).

Il Procedimento Giudiziario

A questo punto Marco e Tito promuovono, nel 2021, un giudizio innanzi al Tribunale di Campobasso - Sez.Spec.Impresa nei confronti del trustee Caia nonché di Mevia e Tullia, formulando le seguenti domande:

  1. in tesi, declaratoria della non riconoscibilità del trust in Italia (e dunque della sua inesistenza ovvero invalidità ovvero simulazione assoluta), con correlata declaratoria che i beni in trust fanno parte dell'asse ereditario del padre Tizio e condanna del trustee Caia alla loro restituzione;

  2. in ipotesi (cioè per l'eventualità che il trust venisse invece ritenuto valido), revoca del trustee Caia per gravi inadempimenti relativi al suo ufficio, nomina di un nuovo trustee  e comunque condanna di Caia a rendere il conto della sua gestione.

Nel corso del giudizio suddetto, Marco e Tito promuovono anche un procedimento cautelare d'urgenza ex art.700 cpc volto ad ottenere subito i provvedimenti di cui al punto 2).

Lo Sconcertante Esito del Procedimento Giudiziario

La domanda cautelare di Marco e Tito viene, però, respinta sia in primo grado (in data 26/12/2021) che in sede di reclamo (con un recente provvedimento del 12/8/2022).

Secondo il giudice adito, infatti, Marco e Tito sono privi di legittimazione attiva perché.

  1. non sono beneficiari di reddito;

  2. non possono ancora  essere considerati beneficiari finali del trust.

La motivazione addotta per addivenire alla conclusione sub b) è la seguente:

"la posizione giuridica dei reclamanti, invero, può essere inquadrata come mera aspettativa di diritto, di tal che gli stessi diverranno titolari di un diritto soggettivo rispetto ai beni del trust (se e nella misura in cui residueranno alla scadenza del termine finale del 31/12/2027)... solo all’esito del verificarsi della condizione sospensiva (quale è, appunto, l’esistenza di detti beni alla scadenza del trust)".

Una siffatta motivazione desta, però, serie perplessità.

Nel caso di specie, infatti, la posizione beneficiaria di Marco e Tito appare, in realtà, sottoposta a termine iniziale (e non a condizione sospensiva), poiché il loro credito nei confronti del trustee a vedersi trasferiti i beni in trust diverrà esigibile alla scadenza di quest'ultimo: trattasi pertanto della classica situazione in cui i beneficiari finali potrebbero chiedere al trustee il trasferimento anzitempo della porzione di beni in trust loro spettante (trattasi, infatti, di un corollario della nota regola "Saunders v. Vautier", codificata nella legge di Jersey all'art.43).

Non appare dunque corretto ritenere - come invece fa il provvedimento in esame - che il loro diritto a ricevere i beni in trust sia sottoposto alla condizione sospensiva dell'esistenza di detti beni alla fine del medesimo.

Da tale loro posizione giuridica non può, pertanto, non discendere la loro legittimazione attiva a chiedere la revoca del trustee (la cui opportunità o meno potrà essere valutata dal giudice, nel contraddittorio con il trustee e con gli altri beneficiari).

Né a conclusioni diverse, d'altro canto, parrebbe possibile pervenire ove si aderisse  alla tesi del provvedimento in esame: anche nel caso in cui si volessero ritenere Marco e Tito beneficiari finali sotto condizione sospensiva, infatti, la loro aspettativa giuridica dovrebbe pur sempre essere tutelata, eventualmente rimuovendo un trustee inadempiente rispetto ai propri doveri gestori.

 Avvocato Saverio Bartoli, Firenze

Contattaci

Informato ai sensi dell’informativa di cui all’art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il/la Richiedente fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali, per gestire la presente richiesta di informazioni.