Il Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017) all’art.4, dovrebbe prevedere la possibilità di istituire un atto di destinazione ex art.2645-ter operante nel terzo settore ed in particolare un atto di destinazione ONLUS.
Nell’elencare gli Enti del terzo settore (Ets), infatti, detto Codice introduce una categoria residuale composta dagli «altri enti di carattere privato diversi dalle società» costituiti per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le opinioni già espresse dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia per il terzo settore (quest’ultima è stata soppressa dall'articolo 8, comma 23, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e le sue funzioni sono state trasferite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) in tema di Trust ONLUS, sono probabilmente estendibili anche all'atto di destinazione ONLUS.
Si può pertanto affermare, anche in questo caso, che l’atto istitutivo dev’essere redatto nella forma dell'atto pubblico e che esso deve possedere le seguenti caratteristiche:
A tale ultimo proposito, va evidenziato che è dubbio se possa essere qualificato come Onlus un atto di destinazione con finalità assistenziali a favore di un soggetto svantaggiato persona fisica, anche se in questi casi si potrà sicuramente ricorrere ad un ordinario atto di destinazione assistenziale o ad un atto di destinazione del Dopo di Noi.
Avvocato Saverio Bartoli, Firenze