Il Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017) all’art.4, dovrebbe prevedere la possibilità di istituire un contratto di affidamento fiduciario operante nel terzo settore ed in particolare un affidamento fiduciario ONLUS.
Nell’elencare gli Enti del terzo settore (Ets), infatti, detto Codice introduce una categoria residuale composta dagli «altri enti di carattere privato diversi dalle società» costituiti per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le opinioni già espresse dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia per il terzo settore (quest’ultima è stata soppressa dall'articolo 8, comma 23, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e le sue funzioni sono state trasferite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) in tema di Trust ONLUS, appaiono forse estendibili anche al caso in esame.
Si può pertanto affermare che l’atto istitutivo dev’essere redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e che esso deve possedere le seguenti caratteristiche:
A tale ultimo proposito, va evidenziato che è dubbio se possa essere qualificato come Onlus un affidamento fiduciario con finalità assistenziali a favore di un soggetto svantaggiato persona fisica, anche se in questi casi si potrà sicuramente ricorrere ad un ordinario affidamento fiduciario assistenziale o ad un affidamento fiduciario del Dopo di Noi.
Avvocato Saverio Bartoli, Firenze