Affidamento fiduciario e Dopo di Noi

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Affidamento fiduciario e Dopo di Noi

Affidamento Fiduciario e Dopo di Noi

L’affidamento fiduciario può essere istituito anche a vantaggio di soggetti deboli (come minori o disabili).

In questi casi è possibile dare protezione e sostentamento economico a tali soggetti (le cui posizioni di beneficiari di reddito o finali dovranno essere attentamente delineate nell’atto istitutivo), senza che costoro debbano mai amministrare direttamente i beni destinati (per esempio a causa di disabilità fisiche e/o psichiche, ovvero semplicemente perché si dubita della loro oculatezza nella gestione dei medesimi).

La struttura preferibile per un atto siffatto appare essere quella dell’affidamento fiduciario autodichiarato, la quale permette al disponente (detto anche affidante; egli solitamente è un genitore od un parente stretto del disabile) di continuare, nella veste di gestore (detto anche affidatario), ad amministrare i beni (fermo che si potrà prevedere il futuro subentro in tale ruolo di un soggetto terzo).

Nel caso poi in cui il beneficiario sia affetto da una grave disabilità ai sensi della legge n°104 del 1992, sarà altresì possibile usufruire dei vantaggi fiscali previsti dalla legge n°112 del 2016, detta anche legge sul “Dopo di Noi”.

Caratteristiche dell'Affidamento Fiduciario e Dopo di Noi

Al conferimento dei beni, infatti, non si applicherà l’imposta sulle successioni e donazioni (mentre le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicheranno in misura fissa) qualora:

  1. siano perseguite come finalità esclusive l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza del disabile e tali finalità siano espressamente indicate nell’atto istitutivo;

  2. per la stipula venga utilizzata la forma dell’atto pubblico;

  3. siano indicati in maniera chiara e univoca:

    1. i soggetti coinvolti ed i loro rispettivi ruoli;

    2. la funzionalità e i bisogni specifici del disabile beneficiario, nonché le attività assistenziali necessarie a garantirne la cura e la soddisfazione dei suoi bisogni (comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione);

    3. gli obblighi dell’affidatario con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore del beneficiario, nonché le modalità di rendicontazione;

  4. esclusivo beneficiario sia il disabile grave;

  5. sia prevista la figura del garante (detto anche guardiano o controllore, spettando a tale soggetto – appunto – il controllo della gestione dell’affidatario);

  6. l’affidamento fiduciario cessi alla morte del beneficiario disabile grave;

  7. sia stabilita la destinazione del patrimonio residuo.

La Morte del Beneficiario Disabile Grave

La legge sul “Dopo di Noi”, inoltre, prevede che alla morte del beneficiario disabile:

Avvocato Saverio Bartoli, Firenze

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